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Abruzzo, pubblicata sul Bur la nuova legge sugli impianti termici

La Legge stabilisce le modalità di recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE

martedì 6 ottobre 2015 - Redazione Casa&Clima

E' stata pubblicata sulla GU 3a Serie Speciale - Regioni n.38 del 3 ottobre 2015 la Legge regionale 4 luglio 2015 n.18 della Regione Abruzzo in merito a "Disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici".

Obiettivo della legge è quello di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo effettiva sicurezza ridefinendo modalità di esercizio e manutenzione (leggi qui).

La Regione provvede a:

  1. definire l'ambito di intervento, nonché fissare i  termini e le definizioni connessi all'esercizio, conduzione,   controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;

  2. individuare le  modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci  per  lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, provvedendo in particolare a:
     1 - stabilire il campo  delle  potenze  degli  impianti  su  cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con  particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
     2- fissare requisiti  minimi  di  efficienza  energetica  degli impianti termici;
     3 - stabilire gli obblighi a carico di proprietari, utenti, responsabili di impianto, in  genere,  ed  imprese  di manutenzione, finalizzati al corretto esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
    4 - definire criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione  degli impianti termici;
    5 - definire le competenze e le responsabilita' del responsabile dell'impianto, o del terzo da  questi  eventualmente  designato,  ivi compresi i  limiti  per  il  ricorso  alla  delega  e  le  condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;
    6 - definire le modalita' per garantire  il  corretto  esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, nonche' il loro controllo di efficienza energetica;
    7 - definire  le  attivita'  di  accertamento   ed   ispezione, finalizzate  a  garantire  l'adeguata  efficienza  energetica   degli impianti termici e la riduzione delle emissioni inquinanti;
       
  3. definire i  requisiti  degli  organismi  e  dei  soggetti  cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti termici;

  4. definire i valori massimi della temperatura ambiente, i limiti di esercizio degli  impianti  termici,  ivi  compresi  i  periodi  di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura  dei  locali climatizzati, e le facolta' delle Amministrazioni comunali in  merito ai limiti di esercizio degli impianti termici;

  5. definire  i  requisiti  ed  i  livelli  minimi  di  efficienza energetica degli  impianti  termici,  con  riferimento  alle  diverse tecnologie di generazione ed al periodo di installazione;

  6. stabilire le modalita'  attraverso  le  quali  le  aziende  di distribuzione dell'energia ed i distributori di combustibile per  gli impianti termici degli edifici comunicano alle  autorita'  competenti di cui all'art. 6, entro il 31 marzo di ogni anno,  i  dati  relativi all'ubicazione,  alla  titolarita'  e  ai  consumi   degli   impianti riforniti  nell'anno  precedente,  nonche'  i  dati   relativi   alle forniture annuali di combustibile  negli  edifici  serviti,  ai  fini dell'implementazione e dell'aggiornamento del catasto degli  impianti termici;

  7. definire le sanzioni da porre a carico  di  tutti  i  soggetti obbligati, secondo quanto previsto nella presente legge.

    Per maggiori informazioni, clicca qui.

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