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Fisco

Agevolazioni “prima casa” e acquisto di nuovo immobile in uno Stato estero: chiarimenti

Il Fisco risponde al quesito: se vendo l’immobile che ho acquistato in Italia due anni fa con le agevolazioni “prima casa” e ne acquisto uno all’estero, dove intendo trasferirmi, dovrò restituire le somme risparmiate con il primo acquisto, relative all’imposta di registro?

martedì 31 agosto 2021 - Redazione Casa&Clima

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Se vendo l’immobile che ho acquistato in Italia due anni fa con le agevolazioni “prima casa” e ne acquisto uno all’estero, dove intendo trasferirmi, dovrò restituire le somme risparmiate con il primo acquisto, relative all’imposta di registro?

risponde Fisco Oggi

Quando si vende un immobile acquistato con i benefici “prima casa”, prima che siano trascorsi cinque anni dal suo acquisto, si decade dalle agevolazioni usufruite e sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, oltre alla sanzione del 30% delle stesse imposte. Per non incorrere nella decadenza è necessario acquistare, entro un anno, un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Questa disposizione vale anche quando il nuovo immobile che si acquista si trova in uno Stato estero, a condizione che sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile acquistato sia stato adibito a dimora abituale (circolare n. 31/2010).

Ovviamente, il contribuente dovrà dimostrare che:

- il riacquisto dell’immobile all’estero è stato effettuato entro un anno dalla vendita dell’immobile in Italia (producendo, per esempio, copia del rogito notarile)

la nuova abitazione è destinata a dimora abituale (fornendo documentazione idonea come, per esempio, fatture di fornitura di luce, acqua o gas intestate allo stesso contribuente).

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