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Fisco

Anche l’azienda coniugale rientra tra le imprese escluse dall’Irap a partire dal 2022

Al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, considerata la natura di imprese individuali, non sono soggette ad Irap sia l’impresa familiare che l’azienda coniugale non gestita in forma societaria

mercoledì 23 marzo 2022 - Redazione Casa&Clima

irap

Tra le imprese escluse dall’Irap a partire dal 2022 vi rientra anche l’azienda coniugale?

risponde Fisco Oggi

Si conferma che anche l’azienda coniugale, se non gestita in forma societaria, dal 2022 non è soggetta all’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Come è noto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, l’ultima legge di bilancio (legge n. 234/2021, comma 8 dell’articolo 1) ha escluso dal versamento di tale imposta:

1. le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir, residenti nel territorio dello Stato

2. le persone fisiche esercenti arti e professioni, di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir, residenti nel territorio dello Stato.

Con riferimento ai soggetti indicati nel primo punto, l’Agenzia delle entrate ha affermato (circolare n. 4/2022) che tanto le imprese familiari quanto le aziende coniugali non gestite in forma societaria hanno natura individuale e non collettiva: “è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”. Pertanto, al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, considerata la natura di imprese individuali, non sono soggette ad Irap sia l’impresa familiare che l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Si ricorda, infine, che l’esclusione dall’Irap non è retroattiva (si veda risposta del Mef al question time 5/07710) e che rimangono comunque tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell’imposta relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Pertanto, con riferimento, per esempio, al periodo d’imposta 2021, i soggetti ora esclusi hanno comunque l’obbligo di presentare la dichiarazione Irap e versare il saldo, se dovuto.

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