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Appalti beni culturali, ANAC: illegittimo ricondurre tutti i lavori alla categoria OG2

Nelle pubblicazioni di bandi di gara che contengono lavorazioni nella categoria specialistica OS2-A, le stazioni appaltanti devono attenersi alle disposizioni dell’art 148 del Codice Appalti e della delibera dell’ANAC n.643 del 4 luglio 2018

giovedì 10 gennaio 2019 - Redazione Casa&Clima

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Secondo l'Autorità anticorruzione (Anac) non sono conformi alla normativa di settore, con particolare riferimento alle disposizioni del codice dei contratti di cui al d. lgs. 50/2016 nella parte afferente agli “Appalti nel Settore dei Beni Culturali” e al Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, attuativo dell’art. 89 comma 11 del d. lgs. 50/2016, la previsione di un Bando e di un disciplinare di gara di ricondurre tutti i lavori in appalto “all’unica categoria generale OG2 (restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela) di cui all’Allegato A al D.P.R. 207/2010” e di ammetterne la subappaltabilità entro il limite del 30% dell’importo di contratto. Ciò a fronte della sussistenza di lavorazioni specificamente inquadrabili nella categoria OS2-A per un importo di euro 434.745,54 pari a oltre il 20% dell’importo dei lavori in appalto, specificamente tutelata ai sensi dell’art. 148 del codice, senza poter essere assorbita in altra categoria e senza possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione della relativa qualificazione, e ricompresa all’interno della categorie di qualificazione individuate nel Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, indicate come scorporabili, e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere.

Lo ha stabilito la delibera Anac n. 643 del 4 luglio 2018 avente ad oggetto un esposto riguardante una procedura indetta dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. L'esposto ha contestato la previsione del Bando di ricondurre tutti i lavori in appalto nell’unica categoria generale OG2 (restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela), omettendo di scorporare le lavorazioni riconducibili alla categoria specializzata OS2-A (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale) per un importo di € 434.745,54, superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, ravvisando una possibile violazione degli artt. 146, 148, commi 1, 2 e 4 del d. lgs. 50/2016.

In allegato la delibera Anac

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