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Appalti pubblici e concessioni: nuove soglie europee dal 1 gennaio 2022

Pubblicati in GUUE quattro regolamenti che modificano le soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni

venerdì 12 novembre 2021 - Redazione Casa&Clima

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Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 398 del 11 novembre 2021 sono pubblicati quattro regolamenti (obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri) che modificano le soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni.

Si tratta di:

- Regolam. Comm. UE 10/11/2021, n. 1950, che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza;

- Regolam. Comm. UE 10/11/2021, n. 1951, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;

- Regolam. Comm. UE 10/11/2021, n. 1952, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;

- Regolam. Comm. UE 10/11/2021, n. 1953, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali.

LE NUOVE SOGLIE. Le nuove soglie a partire dal 1 gennaio 2022 sostituiscono quelle precedentemente in vigore.

Settori della difesa e della sicurezza

L’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

1) alla lettera a), «428 000 EUR» è sostituito da «431 000 EUR»;

2) alla lettera b), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».

Concessioni

All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».

Settori ordinari

La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

1) l’articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR»;

b) alla lettera b), «139 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;

c) alla lettera c), «214 000 EUR» è sostituito da «215 000 EUR»;

2) all’articolo 13, il primo comma è così modificato:

a) alla lettera a), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR»;

b) alla lettera b), «214 000 EUR» è sostituito da «215 000 EUR».

Settori speciali

L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

1) alla lettera a), «428 000 EUR» è sostituito da «431 000 EUR»;

2) alla lettera b), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».

I quattro regolamenti sono disponibili in allegato.

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