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Bonus ristrutturazioni e trasferimento della detrazione in caso di vendita dell’unità immobiliare: chiarimenti

Agenzia delle Entrate: nel contratto di compravendita può essere dichiarato che il diritto alla detrazione rimanga in capo al venditore. In mancanza dell'accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata autenticata

giovedì 3 settembre 2020 - Redazione Casa&Clima

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Nel 2015 ho eseguito dei lavori di ristrutturazione su un immobile che prossimamente sarò costretto a vendere. Ho usufruito delle prime rate della detrazione del 50% delle spese sostenute. Dopo la vendita è obbligatorio cedere le rate residue o una scelta?

“L’art. 16-bis del Tuir”, si legge nella risposta presente nella rubrica La Posta di Fisco Oggi, “prevede (comma 8) che “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi ... la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare...”. Pertanto, nel contratto di compravendita può essere dichiarato che il diritto alla detrazione rimanga in capo al venditore.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, in mancanza di questo accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e sottoscritta da entrambe le parti. In tale scrittura, in sostanza, va specificato che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.”

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