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Campania: in vigore dal 6 dicembre la norma sul condono edilizio nella zona rossa del Vesuvio

Un'altra novità è la proroga al 31 dicembre 2020 del termine (in precedenza fissato al 31 dicembre 2019) per la definizione delle pratiche di condono edilizio

giovedì 12 dicembre 2019 - Redazione Casa&Clima

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Sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 73 del 5 Dicembre è pubblicata la Legge regionale 4 dicembre 2019, n. 26, recante “Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente e modifiche legislative”.

Di questa L.r., entrata in vigore il 6 dicembre scorso, segnaliamo in particolare i commi 5 e 6 dell'articolo 3 (Modifiche ed integrazioni normative), in materia di condono edilizio nella zona rossa del Vesuvio e proroga al 31 dicembre 2020 del termine (in precedenza fissato al 31 dicembre 2019) per la definizione delle pratiche di condono edilizio.

Ecco il testo della norma:

5. La legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana) è così modificata:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Il divieto previsto al comma 2 non si applica ai piani di recupero di cui all’articolo 29 della legge 47/1985, fatta salva la possibilità di rilascio di permesso di costruire in sanatoria sui singoli immobili anche residenziali ai sensi della legge 47/1985 e della legge 724/1994.”;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente: “1 bis. Il divieto previsto al comma 1 non si applica agli immobili anche residenziali in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino pendenti procedimenti per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della legge 47/1985 e della legge 724/1994.”.

6. L’articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni) è così modificato:

a) al comma 1 le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5 bis. Per gli abusi edilizi relativi ad immobili anche residenziali realizzati in uno dei Comuni di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana) per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano pendenti le domande di sanatoria, ai sensi della legge 47/1985 e della legge 724/1994, può essere rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.”.

In allegato la legge regionale

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