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Codice dei contratti e Codice della crisi d’impresa: da Anac una segnalazione al Governo e al Parlamento

Consentire la sospensione della vigenza dell’articolo 110, co 6, del d.lgs. n. 50/2016 e la riformulazione

mercoledì 16 dicembre 2020 - Redazione Casa&Clima

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Con la delibera n. 1074 del 2 dicembre 2020 l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha approvato l’atto di segnalazione n. 10/2020 concernente la disciplina dei requisiti aggiuntivi per la partecipazione a nuove gare, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti da parte delle imprese in concordato.

Più precisamente, l’Autorità, in considerazione delle criticità emerse in sede di attuazione dell’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e delle ragioni che hanno indotto il legislatore a differire al 1 settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha segnalato l’opportunità di sospendere la vigenza della citata norma e di riformularla nel senso di riconoscere al giudice delegato, che autorizza l’impresa in concordato a partecipare a nuove gare o a stipulare un contratto di subappalto, la facoltà di chiedere un parere all’Autorità, nel caso in cui la documentazione presentata da tale impresa non garantisca la capacità della stessa di portare a termine regolarmente l’affidamento.

In allegato la delibera n. 1074 del 2 dicembre 2020

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