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Fisco

Crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli non inquinanti: ridenominati i codici tributo

Considerato che il Dpcm del 6 aprile 2022, in linea con il Dl n. 17/2022, ha stabilito per il triennio 2022-2024 degli incentivi per l’acquisto di veicoli che non inquinano, la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 30/E del 23 giugno 2022 adegua i vecchi codici al nuovo sconto

venerdì 24 giugno 2022 - Redazione Casa&Clima

AdE-risoluzione-veicoli-non-inquinanti

Nuova denominazione per i codici tributo “6903” e “6904” inizialmente istituiti per la fruizione dei bonus per l’acquisto di veicoli nuovi elettrici o ibridi di categoria M1 e di categoria da L1e a L7e, previsto dalla legge di Bilancio 2019. Considerato che il Dpcm del 6 aprile 2022, in linea con il Dl n. 17/2022, ha stabilito per il triennio 2022-2024 degli incentivi per l’acquisto di veicoli che non inquinano, la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 30/E del 23 giugno 2022 adegua i vecchi codici al nuovo sconto.

I veicoli virtuosi, secondo il Dpcm del 6 aprile 2022, appartengono alle categorie M1, da L1e a L7e elettrici e non elettrici, N1 e N2 elettrici.

La risoluzione ricorda, inoltre, che il codice tributo “6903” era già stato ridenominato per consentire la fruizione del credito d’imposta riconosciuto ai veicoli nuovi di fabbrica di categoria N1 e M1 speciali (risoluzione n. 61/2021) dall’articolo 1, comma 675 della legge n. 178/2020.

L’attuale contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente compensando il prezzo di acquisto del veicolo. Le imprese costruttrici o importatrici delle auto rimborsano al venditore il contributo e recuperano le somme come credito d’imposta in compensazione tramite F24.

Sono quindi ridenominati i codici tributo:

- “6903”: “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 elettrici – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020 e articolo 2, comma 1, lettera f) del dPCM 6 aprile 2022”

- “6904”: “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e, elettrici, ibridi e non elettrici - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018 e articolo 2, comma 1, lettera d) del DPCM 6 aprile 2022”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. In caso di riversamento del credito sono esposti nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è riconosciuto il bonus nel formato “AAAA”.

I crediti d’imposta sono utilizzabili nei limiti dell’importo spettante da giorno 10 del mese successivo all’acquisto del veicolo, pena lo scarto dell’F24.

I dati dei beneficiari sono trasmessi dal Mise all’Agenzia entro il giorno 5 di ciascun mese in base agli acquisti confermati nel mese precedente.

I beneficiari possono consultare il credito d’imposta spettante accedendo al proprio “cassetto fiscale”.

IN ALLEGATO la risoluzione.

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