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Fisco

Credito sanificazione degli ambienti di lavoro: entro il 7 settembre la comunicazione all'Agenzia delle Entrate

I contribuenti interessati possono indicare nella comunicazione un credito teorico, comprensivo anche dei costi solo previsti

venerdì 4 settembre 2020 - Redazione Casa&Clima

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Entro lunedì, 7 settembre, gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore, che hanno sostenuto o pensano di sostenere costi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione, per prenotare il bonus previsto dall’articolo 125 del Dl Rilancio, devono inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione con l’ammontare agevolabile.

Un adempimento stabilito e scandito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 10 luglio, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito sanificazione ed è stato approvato anche l’apposito modello, da compilare e inviare esclusivamente in modalità telematica, con le relative istruzioni.

Tornando all’oggetto della comunicazione, vale a dire le spese, ricordiamo che sono ammesse al credito d’imposta quelle sostenute in tutto il 2020. Ed ecco perché i contribuenti interessati possono indicare nella comunicazione un credito teorico, comprensivo anche dei costi solo previsti. Una procedura finalizzata a tenere sotto controllo il rispetto del limite di spesa assegnato al tax credit sanificazione, pari a 200 milioni di euro.

Nella pratica, in sostanza, gli interessati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Si tratta, in particolare, delle spese sostenute per:

- sanificare gli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività

- acquistare dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea

- comprare prodotti detergenti e disinfettanti

- acquistare dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla normativa europea, comprese le eventuali spese di installazione

- comprare e installare dispostivi idonei a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Come anticipato, la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o il servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia.

Una volta pervenuta la comunicazione, l’amministrazione finanziaria rilascia, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione di chi ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

A breve, un provvedimento del direttore delle Entrate indicherà l’ammontare massimo fruibile del credito d’imposta. (fonte: Fisco Oggi)

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