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Decreti Requisiti e Asseverazioni Superbonus: da chiarire cosa fa fede per la “data di inizio lavori”

Se la data del contratto/primo acconto oppure solo la data di inizio fisico dei lavori

mercoledì 7 ottobre 2020 - Redazione Casa&Clima

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Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 i due decreti Interministeriali sui requisiti tecnici e sulle asseverazioni (entrambi del 6 agosto 2020), necessari per il quadro normativo per l'applicazione della superbonus 110% sugli interventi dell'ecobonus e del bonus facciate.

A partire dal 6 ottobre, in riferimento a serramenti e schermature solari, sono in vigore le nuove regole per i massimali di detrazione al metro quadro e i nuovi limiti di trasmittanza, che si applicheranno per tutti i lavori aventi data di inizio lavori successiva a quella di pubblicazione dei suddetti Decreti.

Resta ancora da chiarire – osserva Unicmi - cosa faccia fede per la “data di inizio lavori”: se la data del contratto/primo acconto oppure solo la data di inizio fisico dei lavori.

Per l’ecobonus del 50% resta in vigore il massimale di detrazione di 60.000 euro.

I nuovi requisiti tecnici (allegati A, C per la prestazione energetica), i limiti di spesa assoluti (allegato B) e i limiti di congruità, non si applicheranno solo per l'ecobonus al 110%, ma dovranno essere rispettati anche per gli interventi (iniziati dopo la loro entrata in vigore) per: il risparmio energetico «qualificato» (ecobonus), detraibili al 50-65-70-75% (tranne quelli effettuati congiuntamente con gli interventi sismici); il bonus facciate del 90%, se i lavori incideranno da un «punto di vista termico» o per più del 10% «dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio», per i quali è obbligatoria la comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Per queste due ultime agevolazioni (Ecobonus e Bonus Facciate) non si applicherà, però, il decreto asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020, valido solo per l'ecobonus al 110 per cento. I massimali specifici di costo detraibili per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore, indicati all'allegato I, si considerano al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla posa in opera delle tecnologie.

Unicmi, dopo i necessari chiarimenti in atto con il MISE farà uscire, nei prossimi giorni, 4 Vasistas dedicati a tutte le detrazioni fiscali che riguardano serramenti, facciate e schermature solari e al superbonus del 110%.

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