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Efficienza energetica

Decreto Biometano, chiarimenti sulla qualifica di produttore di biocarburanti avanzati

Delucidazioni sulla documentazione da produrre ai fini dell'iscrizione al Portale GSE

lunedì 30 luglio 2018 - Redazione Casa&Clima

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Facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla qualifica di produttore di biocarburante avanzato e alla documentazione da produrre ai fini dell'iscrizione al Portale GSE, il Gestore dei servizi energetici chiarisce quanto segue.

Ad integrazione di quanto previsto nelle Procedure Applicative pubblicate dal GSE, dove al paragrafo 11.1 si precisa che per Produttore di biocarburanti avanzati, diversi dal biometano, si intende "il soggetto responsabile (persona fisica o giuridica) titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di biocarburante e che ha stipulato direttamente con un Soggetto Obbligato, aderente al meccanismo di cui all’articolo 7 del Decreto, uno o più contratti di fornitura per l’immissione in consumo nei trasporti", è opportuno ricordare che la richiesta d'iscrizione al Portale GSE, propedeutica all'eventuale ammissione ai meccanismi incentivanti di cui al DM 2 marzo 2018, deve essere presentata dal soggetto in possesso dei titoli autorizzativi, nonché nella titolarità dell'impianto di produzione di biocarburanti avanzati, pena il mancato accoglimento della relativa richiesta.

Al fine di promuovere il meccanismo incentivante di cui al DM 2 marzo 2018 e consentire la ripartizione dei rischi connessi all'attività produttiva, il GSE riconosce ai Produttori di biocarburanti avanzati, come sopra individuati, la facoltà di presentare la richiesta di qualifica, anche in assenza della titolarità dei contratti di fornitura con uno o più Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo di cui all’articolo 7 del citato DM e/o del contratto di acquisto delle materie prime, qualora siano rispettate le condizioni che seguono:

- la richiesta di qualifica dovrà essere corredata, tra l'altro, dal contratto di tolling (tradotto in italiano) stipulato tra il "Produttore" e il toller nell'ambito del quale il Produttore sia vincolato in via esclusiva alla cessione del Biocarburante avanzato al suddetto toller;

- la società che stipula il contratto di tolling con il “Produttore” deve essere controllata al 100% dal “Produttore” o deve appartenere al medesimo gruppo societario;

- il toller dovrà aver provveduto alla stipula di appositi contratti di fornitura direttamente con i Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo di cui all’articolo 7 del DM 2 marzo 2018, al fine di garantire l’immissione in consumo nei trasporti;

- il Produttore potrà essere incentivato esclusivamente per la quantità di biocarburante avanzato oggetto del suddetto contratto di tolling per la quale il Soggetto Obbligato aderente attesterà l’acquisto e l’immissione in consumo nei trasporti;

- nel testo contrattuale, dovrà essere individuato in maniera univoca l’impianto di trasformazione e specificati i rapporti che intercorrono tra le due società.

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