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Deroga al contributo minimo soggettivo 2016, entro il 31 maggio le richieste a Inarcassa

Gli ingegneri e architetti che prevedono di conseguire nel 2016 un reddito professionale inferiore a 15.724 euro possono pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2016

mercoledì 25 maggio 2016 - Redazione Casa&Clima

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Gli ingegneri e architetti che prevedono di conseguire nel 2016 un reddito professionale inferiore a 15.724 euro possono non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2016, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

L'articolo 4, comma 3 del Regolamento Generale Previdenza 2012 di Inarcassa prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.

Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti: 30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso.

I REQUISITI. Questi i requisiti: essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta; non essere pensionando o pensionato Inarcassa; non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni; non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

DOMANDE ENTRO IL 31 MAGGIO. Per l’anno in corso la deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”.

Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.

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