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Durc semplificato, introdotte modifiche al decreto 30 gennaio 2015

Il nuovo provvedimento con le modifiche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

mercoledì 19 ottobre 2016 - Redazione Casa&Clima

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È stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.245 del 19 ottobre 2016 il decreto 23 febbraio 2016 con il quale il Ministero del Lavoro (di concerto con il Mef e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione) introduce modifiche al decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC).

Il provvedimento modifica l'art. 2 del citato decreto - al fine di estendere la verifica nei confronti delle Casse edili alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo – e l'art. 5 nella parte in cui e' previsto che, in caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare, con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio e alla data della dichiarazione di apertura della procedura, a condizione che i crediti risultino essere stati insinuati.

All'art. 2, comma 1, primo periodo, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015 dopo le parole: «per l'attivita' edilizia,», sono aggiunte le seguenti: «nonche', ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente piu' rappresentative,».

All'art. 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio.».

Il comma 3 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.».

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