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Ecobonus 65%, da ENEA chiarimenti per gli amministratori di condominio

Occorre distinguere i vari casi: interventi che non comportano la sostituzione di impianto termico, interventi che comportano la sostituzione di impianto termico con altro non a biomassa, oppure interventi di riqualificazione energetica ai sensi del comma 344

giovedì 21 luglio 2016 - Redazione Casa&Clima

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“Sono un amministratore di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica, non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato”.

A questo quesito ha risposto l'Enea nella Faq n.13 (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf).

“Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare.

1) Nel caso di interventi che non comportano la sostituzione di impianto termico:

a) in parti comuni del condominio:

- se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato "A" e un allegato "E" del decreto attuativo per l'intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall’amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;

- se gli impianti sono autonomi consigliamo invece di predisporre un allegato "A" e un allegato E per unità immobiliare; in particolare, nell'allegato E da predisporre per ciascuna unità immobiliare si considererà la quota parte di intervento sia in termini dimensionali, sia in termini di spesa, sia in termini di risparmio energetico applicando i millesimi relativi all’intervento sostenuto.

b) sul singolo appartamento:

- se l’impianto termico esistente è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato "E" per il singolo appartamento;

- se l’impianto è autonomo, occorre predisporre gli allegati "A" e "E" per il singolo appartamento.

2) Nel caso di interventi (terminati dopo il 15/08/09) che comportano la sostituzione di impianto termico con altro non a biomassa (per il quale caso specifico si rimanda alla faq 27):

- se l’impianto termico è centralizzato, occorre predisporre unicamente l’Allegato E riferito all’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata anche dall’amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;

- se gli impianti sono autonomi, occorre predisporre un Allegato E per singolo appartamento.

3) Nel caso di interventi ai sensi del comma 344:

a) se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico Allegato “A” e un Allegato “E” per l’intero edificio;

b) se gli impianti sono autonomi consigliamo di predisporre un Allegato "A" e un Allegato “E” per unità immobiliare. Per quanto riguarda il valore dell’Indice di Prestazione Energetica per l’intero edificio che deve essere minore di quello limite riportato nelle tabelle 3 e 4 dell’Allegato “A” al Decreto 11 Marzo 2008 e s.m.i., riteniamo che questo debba essere calcolato come media di tutti gli indici delle varie unità immobiliari pesati sulla singola superficie o volumetria”.

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