banner
banner

Fisco

Ecobonus e sismabonus: l'Agenzia delle Entrate estende l’ambito applicativo

Le due detrazioni spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”

venerdì 26 giugno 2020 - Redazione Casa&Clima

1_a_b_a-eco-sisma-bonus

“Alla luce della disciplina sopra richiamata, emerge l’esigenza di accomunare i due regimi, 'ecobonus' e 'sisma bonus', sotto il profilo dell’agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico – valorizzato dalla Corte di cassazione con le sopracitate sentenze – ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.

Tenuto conto di quanto esposto e considerato altresì il parere reso in senso conforme dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze con la nota prot. n. 4249 del 26 febbraio 2020, devono quindi ritenersi superate, per quanto attiene agli aspetti trattati, le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi richiamati”.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 34/E/2020 del 25 giugno, avente ad oggetto “Detrazioni per riqualificazione energetica (cd. ecobonus) e per interventi antisismici (cd. sisma bonus) – Applicabilità agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali”.

Secondo l'Agenzia delle Entrate “si deve ritenere che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. “sisma bonus”).

In base alla norma richiamata, fruiscono di quest’ultima detrazione, tra gli altri, i titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su “costruzioni adibite … ad attività produttive”.”

In allegato la Risoluzione

Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Fisco copertina articolo
Infissi, sono sempre beni di valore significativo nell’IVA al 10%

Permane la confusione sulla modalità di fatturazione dei beni significativi e del...

Dello stesso autore