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Fisco

Elusione fiscale, le commissioni parlamentari accolgono le istanze dei costruttori edili

Rischiano di penalizzare le imprese edili alcune norme dello schema di Dlgs che dispongono l'applicazione della deducibilità limitata degli interessi passivi anche ai mutui contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa

venerdì 2 novembre 2018 - Redazione Casa&Clima

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Le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno concluso l’esame dello Schema di Dlgs su “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi” (Atto 42 Relatori On. Andrea Caso (M5S) e Sen. Elisa Pirro (M5S)), rendendo al Governo due pareri favorevoli con condizioni e osservazioni, alcune delle quali nel senso auspicato da ANCE nel proprio documento inviato in Parlamento.

Le Commissioni hanno richiamato i contenuti delle memorie depositate dai soggetti auditi tra cui quella dell’Ance e ricordato che l’Associazione ha evidenziato “come, con riferimento al settore delle imprese di costruzione, le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, dello Schema, le quali dispongono l'applicazione della deducibilità limitata degli interessi passivi anche ai mutui contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, rischino di penalizzare le imprese edili, per le quali il ricorso all'indebitamento costituisce un aspetto fisiologico dell'esercizio dell'attività”.

In particolare, il parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera prevede, come auspicato da ANCE, la seguente osservazione:

 - “valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 1, comma 1, alinea articolo 96, comma 1, le parole «compresi quelli inclusi nel costo dei beni» con le parole «diversi da quelli compresi nel costo dei beni», in modo da confermare quanto già previsto a legislazione vigente; a tal riguardo si osserva, però, che l'esclusione non è espressamente contemplata dalla Direttiva”.

 Il Dlgs, dopo i pareri delle competenti Commissioni Parlamentari, tornerà in CDM per l’approvazione definitiva.

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