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Fisco

Forfait FV agricolo, l'apporto degli impianti non deve travalicare le esigenze del fondo

L'Agenzia delle Entrate sulla tassazione forfettaria del reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici

venerdì 16 ottobre 2015 - Redazione Casa&Clima

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L’attività connessa degli impianti fotovoltaici non deve snaturare la vocazione agricola del fondo.

Con la sentenza n. 66/201, la Corte costituzionale ha infatti stabilito che gli ordinari criteri della “prevalenza” e del “normale impiego” sono sufficienti a garantire la connessione all’attività agricola principale.

NUOVA RISOLUZIONE DELLE ENTRATE. Con la risoluzione n. 86/E di ieri 15 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora sia rispettato il criterio della connessione all’attività agricola, il reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia fotovoltaica, oltre il limite dei 260mila kWh, per il 2014 e il 2015, si determina applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva.

Per rientrare nel regime di tassazione forfetaria - articolo 22 del Dl 66/2014 - restano validi i paletti fissati dalla circolare n. 32/2009, dove sono individuati specifici criteri di connessione all’attività agricola di quella di produzione di energia fotovoltaica.

AUTOMATISMO DELLA TASSAZIONE FORFETARIA. L'articolo 22 del Dl 66/2014, che ha modificato il regime di tassazione delle attività connesse a quelle agrarie, stabilisce l’automatismo della tassazione forfetaria, per la parte generata dai primi 200 kW di potenza nominale installata, a partire dal periodo d’imposta 2016. Oltre tale limite, in assenza di uno dei requisiti di connessione previsti dalla circolare n. 32/E del 2009, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 kW, sarà considerata reddito d’impresa.

DISCIPLINA TRANSITORIA. Con il comma 1-bis del richiamato articolo 22, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria, da applicare nei due anni precedenti (2014 e 2015), circoscrivendo l’ambito di applicazione del nuovo regime alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno. Questo, a condizione che risultino rispettati i criteri di connessione individuati dalla circolare n. 32/2009. In caso contrario, saranno applicate le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa.

 L'Agenzia delle Entrate precisa che l’energia prodotta nel limite dei 260.000 kWh, negli anni 2014 e 2015, costituisce attività connessa a quella agricola e si considera produttiva di reddito agrario.

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