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Efficienza energetica

Impianti fotovoltaici e linee guida sui certificati bianchi: incontro Gse-Italia Solare

La recente modifica delle Linee Guida sui Certificati Bianchi ha eliminato la previsione espressa del riconoscimento dei Certificati Bianchi per gli impianti fotovoltaici sino a 20 kWp di potenza installata

lunedì 28 agosto 2017 - Redazione Casa&Clima

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La recente modifica delle Linee Guida sui Certificati Bianchi ha eliminato la previsione espressa del riconoscimento dei Certificati Bianchi per gli impianti fotovoltaici sino a 20 kWp di potenza installata, che secondo l’associazione Italia Solare sarebbe necessario mantenere efficace. Questo è stato uno dei punti discussi nell'incontro che si è svolto lo scorso 18 luglio tra il Gestore dei servizi energetici (Gse) e Italia Solare.

Al proposito, il Gse ha rappresentato, in generale, la volontà del Governo di razionalizzare gli strumenti messi a disposizione per l’incentivazione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili - Detrazioni fiscali, conto termico, titoli di efficienza energetica, etc. - come, tra l’altro, specificato nell’ambito del processo di consultazione del Decreto 11/01/2017 (Decreto Certificati Bianchi).

In merito alla richiesta di riconsiderare, nel nuovo meccanismo dei TEE, progetti di realizzazione di impianti FTV, il Gse ha rappresentato che, nel 2016, sono stati realizzati circa 40.000 impianti FTV (corrispondenti a ca. 300 MW di potenza installata), prevalentemente di piccola taglia ed aderenti al meccanismo dello scambio sul posto. Alcuni di questi impianti sono stati verosimilmente incentivati grazie alle detrazioni fiscali e solo una piccola percentuale, corrispondente a ca.10 MW, ha fatto richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, mostrando come lo strumento dei Titoli non sia risultato essere il più adatto per la promozione del settore FTV.

In ogni caso, la tecnologia FTV non è stata ricompresa nell’ambito degli interventi incentivabili ai sensi del Decreto Certificati Bianchi che ha, al contrario, ammesso le fonti rinnovabili termiche esclusivamente in relazione alla relativa capacità di incremento dell'efficienza energetica; tuttavia, l’elenco introdotto nel Decreto non ha carattere di esaustività e può essere aggiornato e integrato con decreto del direttore generale Dg-Mereen del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il direttore generale Dg-Cle del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Rileva, in ogni caso, che il meccanismo si basa, esclusivamente, sul principio di addizionalità determinata a partire dal consumo di riferimento, attribuibile all'intervento realizzato con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa.

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