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Imprese e rivenditori edili esentati dal cronotachigrafo

Lo ha precisato una circolare del ministero dei trasporti

venerdì 6 marzo 2015 - Redazione Casa&Clima

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Sono esentati dall'obbligo del cronotachigrafo i veicoli con una massa totale non superiore a 7,5 tonnellate che trasportano materiali edili entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

Lo ha chiarito il ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la circolare n. 4409 del 27 febbraio 2015. 

MODIFICATO IL REGOLAMENTO UE 561/2006. L'articolo 45 del Regolamento UE 165/2014, che si applica a decorrere dal 2 marzo 2015, ha introdotto delle modifiche al Regolamento UE 561/2006. In particolare, all'articolo 3 del Regolamento UE 561/2006 è stata aggiunta la lettera a bis), concernente l'esenzione dall'obbligo del cronotachigrafo per i trasporti con veicoli (o combinazioni di veicoli) che hanno massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e che sono impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

La circolare richiama la decisione della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-128/04, che i termini "materiale o attrezzature" riguardano anche "i beni, quali materiali da costruzione o i cavi, necessari all'esecuzione dei lavori che rientrano nell'attività principale del conducente del veicolo considerato". Viene precisato che "una siffatta attività che...(omissis)... non può consistere nella guida del veicolo e deve costituire l'attività principale dello stesso conducente e non dell'impresa considerata".

Ne consegue, per esempio, che non è esentato dall'uso del cronotachigrafo l'autista di un veicolo fino a 7,5 tonnellate di un'azienda commerciale che opera entro cento chilometri che trasporta merci vendute o destinate alla vendita. Non è esentato nemmeno l'autista di un veicolo fino a 7,5 tonnellate appartenente a un'impresa artigiana se il trasporto dei macchinari (o dei materiali) soddisfa le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa, ma non del conducente stesso.

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