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Incarichi di servizi di ingegneria di importo sotto-soglia e conflitto di interesse: chiarimenti dall'Anac

Il caso affrontato dall'Autorità riguarda un piccolo comune il cui responsabile dell’ufficio Tecnico è fratello di uno dei professionisti iscritti nell’Elenco dal quale l’ente attinge per individuare gli affidatari di servizi di ingegneria di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

venerdì 19 novembre 2021 - Redazione Casa&Clima

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In seguito all’esame di un esposto anonimo, è stato disposto l’avvio di un procedimento di vigilanza finalizzato a valutare l’adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, per prevenire o risolvere possibili situazioni di conflitto di interessi, con riferimento all’incarico relativo alla “progettazione definitiva ed esecutiva ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione per i lavori di messa in sicurezza di strada comunale, affidato da un Comune per l'importo di € 52.416,56.

Il responsabile dell’ufficio Tecnico è fratello di uno dei professionisti iscritti nell’Elenco dal quale l’ente – un piccolo comune - attinge per individuare gli affidatari di servizi di ingegneria di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Il caso in esame riguarda una situazione che potrebbe con facilità riproporsi in altri enti locali di piccole dimensioni, che abbiano a propria disposizione risorse umane molto limitate.

Con la Delibera n. 712 del 27 ottobre 2021, l'Autorità anticorruzione (Anac) ritiene che “la sola misura dell’individuazione di un sostituto del responsabile dell’Ufficio Tecnico, ai fini dell’assegnazione di uno specifico affidamento ad un parente del predetto funzionario, previamente iscritto nell’elenco degli operatori economici al quale la stazione appaltante attinge per i servizi di ingegneria di importo sotto-soglia, non sia adeguata a prevenire e risolvere il conflitto di interesse, in quanto con la modalità organizzativa prescelta, il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge a cui lo stesso rinvia si risolve in una mera formalità, mantenendosi in capo all’interessato il potere sostanziale di disporre discrezionalmente nelle situazioni in cui sussiste il conflitto”.

Secondo l'Anac l’assenza di adeguate misure idonee a risolvere il conflitto di interessi determina in capo all’operatore economico interessato la condizione di cui all’art. 80 comma 5 lett. d) del d.lgs. n. 50/2016. Pertanto, l'Autorità raccomanda al Comune “di rivedere il proprio operato, dando piena attuazione all’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, mediante l’individuazione e l’adozione di tutte le misure necessarie per rimuovere efficacemente il conflitto di interessi, ivi inclusa l’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013”.

Il testo completo della Delibera Anac è disponibile in allegato.

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