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Incentivo per le funzioni tecniche, in Gazzetta il regolamento del MIMS

Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio

lunedì 6 dicembre 2021 - Redazione Casa&Clima

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È sulla Gazzetta ufficiale n.289 del 4 dicembre il decreto 4 ottobre 2021, n. 204, con il quale il MIMS definisce le modalita' e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo quanto previsto dall'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici - decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici per gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture di cui al medesimo articolo 113, comma 2.

Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche e' costituito da una somma pari al due per cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

Il decreto – disponibile in allegato - entrerà in vigore il 19 dicembre 2021.

Leggi anche: “Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Codice Appalti: il regolamento del Ministero della Giustizia in Gazzetta Ufficiale

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