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Infortuni sul lavoro, i criteri per la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione

Emanata la circolare dell'Inail. Per il 2015 la riduzione è pari al 15,38%

lunedì 4 maggio 2015 - Redazione Casa&Clima

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Con la circolare n. 52 del 30 aprile 2015, l'Inail fornisce i criteri per la riduzione per il 2015 dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013.

Il predetto art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1 gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.  

RIDUZIONE PARI AL 15,38%. La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2015 è stata fissata nella misura pari al 15,38% con il decreto direttoriale del 14 gennaio 2015, che ha approvato la determina Inail n. 327 del 3 novembre 2014.

I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

Per l’anno 2015 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2013 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2013.

La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2015. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per 2015 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2016.

Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento, l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2015 nella misura del 15,38%, senza presentazione di una nuova istanza.

Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione si fa integrale rinvio alle circolari n. 25 del 7 maggio 2014 e n. 32 del 1 luglio 2014 relativamente ai contributi agricoli.

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