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Sentenze

Istruzioni errate del committente, la Cassazione sulla responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è esente da responsabilità soltanto se dimostra di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo

mercoledì 27 settembre 2017 - Redazione Casa&Clima

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La Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 21959/2017 pubblicata il 21 settembre, osserva che "l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto, se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo”.

Pertanto, “in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”.

Leggi anche: “Vizi delle opere, l'appaltatore ne risponde anche in caso di ingerenza del committente

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