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La Corte costituzionale boccia una norma del JOBS ACT

L'incostituzionalità riguarda una disposizione contenuta nell'art. 4 del D.Lgs n. 23/2015. In caso di licenziamento illegittimo per vizi formali, l’indennità non può essere ancorata solo all’anzianità di servizio

mercoledì 1 luglio 2020 - Redazione Casa&Clima

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Lo scorso 24 giugno la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma con riguardo all'articolo 4 del Jobs Act (decreto legislativo n. 23 del 2015) sui criteri di determinazione dell’indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Consulta fa sapere che è stato dichiarato incostituzionale l’inciso “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.

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