banner
banner

Fisco

Lavori edilizi, dal Fisco delucidazioni sul trasferimento della detrazione

“Ho venduto un appartamento per il quale mi resterebbe da beneficiare ancora di un’ultima rata (la quinta) per il credito ristrutturazione (lavori antisismici). Non avendo specificato nulla nel rogito, in teoria avrei perso quell’ultima rata oppure, essendo io proprietario fino ad aprile di quest’anno, il prossimo anno riuscirò a detrarre quell’ultima rata?”

lunedì 20 giugno 2022 - Redazione Casa&Clima

casa-edilizia

“Ho venduto un appartamento per il quale mi resterebbe da beneficiare ancora di un’ultima rata (la quinta) per il credito ristrutturazione (lavori antisismici). Non avendo specificato nulla nel rogito, in teoria avrei perso quell’ultima rata oppure, essendo io proprietario fino ad aprile di quest’anno, il prossimo anno riuscirò a detrarre quell’ultima rata?”. A questa domanda di un contribuente ha risposto Fisco Oggi, la rivista online dell'Agenzia delle entrate.

“La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione, comporta, generalmente, il trasferimento delle quote di detrazione non usufruite.

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, è trasferita per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti (articolo 16-bis, comma 8, del Tuir). E la quota detraibile relativa all’anno di trasferimento dell’immobile spetta per intero al contribuente che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno (circolare n. 95/2000, punto 2.1.14).

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha chiarito (circolare n. 7/2021) che, quando nell’atto di trasferimento dell’immobile non è stato specificato che il venditore conserva la detrazione delle rate residue, tale volontà può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi deve, ovviamente, essere coerente con quanto indicato nell’accordo formalizzato successivamente.”

Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Fisco copertina articolo
Infissi, sono sempre beni di valore significativo nell’IVA al 10%

Permane la confusione sulla modalità di fatturazione dei beni significativi e del...

Dello stesso autore