banner
banner

Sentenze

Liquidazione del compenso al CTU, dalla Cassazione nuovo principio di diritto

Gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito e non al presumibile tempo ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d'ufficio

giovedì 28 marzo 2019 - Redazione Casa&Clima

1_a_b_a-ctu-inarsind-chiarimenti

“Ai fini della liquidazione del compenso al c.t.u., gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito e non al presumibile tempo ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d'ufficio".

Questo il principio di diritto affermato dalla sesta sezione della Cassazione civile nell'ordinanza n. 7636/2019 depositata il 18 marzo.

In questa ordinanza la Corte di cassazione ha anche ribadito il principio - già fatto proprio dalla giurisprudenza della suprema Corte (cfr. Cass. n. 15535/2008, Cass. n. 4424/2017 e Cass. n. 21963/2017) - in base al quale "in tema di liquidazione del compenso dovuto al c.t.u., qualora il giudice si sia limitato ad autorizzare l'ausiliario ad avvalersi di uno o più soggetti per l'espletamento di correlate indagini specialistiche, non può trovare applicazione il criterio previsto dall'art. 53 del d.P.R. n. 115/2002 (il quale si rivolge, propriamente, al conferimento di incarico collegiale), bensì deve farsi riferimento a quello riportato nel successivo art. 56 dello stesso d.P.R".

In allegato l'ordinanza

Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Dello stesso autore