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FAQ

Locali non presidiati, quali le nuove disposizioni dell'UNi7129:2015?

La norma impone indiscriminatamente che tutti i locali di installazione di apparecchi a gas debbano essere aerabili o aerati

lunedì 9 maggio 2016 - Redazione Casa&Clima

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Risponde l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia autonoma di Trento


Sicuramente la novità più importante della nuova norma UNi7129:2015 riguarda l'installazione degli apparecchi a gas di potenza non superiore a 35kW in locali non presidiati.

La parte II della norma al paragrafo 4.1.3 afferma:

l locali non presidiati, nei quali sono installati apparecchi di qualsiasi tipo, devono essere sempre aerati e, ove necessario, ventilati.

La definizione di locale non presidiato è riportata nella norma UNi7128:2015.

Locale non utilizzato quotidianamente nelle usuali attività domestiche (per esempio: abbaino, sottotetto, soffitta, sottoscala, cantina).

La norma UNi7129:2008 non prende in considerazione i locali non presidiati, ma impone indiscriminatamente che tutti i locali di installazione di apparecchi a gas debbano essere aerabili o aerati. Si ricorda la definizione di locale aerabile:

Locale dotato di dispositivi che consentono l'aerazione su necessità. Tali dispositivi possono essere costituiti da generiche aperture - apribili e comunicanti direttamente con l'esterno - quali porte, finestre, porte-finestre, lucernari, ecc.

Questa differenza sostanziale rispetto alla vecchia versione della norma impone quindi l'apertura di aerazione permanente verso l'esterno di almeno 100cmq (ad esempio foro di diametro minimo 12cm) nel caso in cui l'apparecchio a gas venga installato in locali dove non si soggiorna abitualmente.

La logica di questa prescrizione è chiara: nei locali non presidiati l'apertura di porte e finestre da parte dell'utente nel caso di fuga di gas non è garantita e quindi va realizzata un'apertura permanente verso l'esterno per consentire al gas di uscire automaticamente.

Si ricorda che la nuova versione della norma non è cogente, a differenza della versione 2008 recepita tramite Decreto Ministeriale (cfr. UNi7129:2015 - nuova regola dell'arte), ma rappresenta la nuova regola dell'arte per l'installazione degli impianti termici a gas di potenza non superiore a 35kW. Per gli impianti di nuova realizzazione va rispettato quindi quanto in essa contenuto, mentre per gli impianti già in essere possono essere applicate le due norme indistintamente. In ogni caso il foro di aerazione permanente per il locale non presidiato rappresenta una garanzia di sicurezza maggiore rispetto alla semplice aerabilità del locale ed è quindi sempre consigliata la sua realizzazione anche per impianti esistenti.

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