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Fisco

Mutuo cointestato per l'acquisto della prima casa: detrazione sì o no?

Se il mutuo è cointestato, il limite massimo di interessi ammessi alla detrazione deve essere ripartito tra i mutuatari in parti uguali (o in base alle diverse percentuali ricavabili dallo stesso contratto di mutuo)

mercoledì 7 settembre 2022 - Redazione Casa&Clima

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Mio figlio è proprietario al 100% dell’abitazione che ha acquistato con le agevolazioni prima casa. Il mutuo acceso per l’acquisto è invece cointestato con il padre. Può mio figlio portare in detrazione nel modello 730 l’importo massimo previsto di 4.000 euro, dal momento che è lui a pagare le rate del mutuo?

“Purtroppo no”, risponde la rivista online dell'Agenzia delle entrate su La posta di FiscoOggi. “In presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, è riconosciuta, al verificarsi delle condizioni indicate nell’articolo 15, comma 1, lett. b) del Tuir, una detrazione dall’Irpef del 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 4.000 euro.

Se il mutuo è cointestato, questo limite massimo di interessi ammessi alla detrazione deve essere ripartito tra i mutuatari in parti uguali (o in base alle diverse percentuali ricavabili dallo stesso contratto di mutuo). La ripartizione del limite di spesa va effettuata anche quando uno dei mutuatari non ha diritto alla detrazione, non avendo la proprietà dell’immobile.

L’unica eccezione al criterio di ripartizione tra i cointestatari del mutuo, prevista dalla normativa, è il caso di mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico (ipotesi in cui il coniuge che sostiene interamente la spesa può usufruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, a condizione che il coniuge fiscalmente a carico abbia diritto alla detrazione).

Pertanto, nella situazione rappresentata nel quesito il figlio potrà calcolare la detrazione degli interessi passivi riferiti alla propria quota di mutuo su un importo non superiore a 2.000 euro”.

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