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Non tutelabile il dipendente pubblico whistleblower licenziato per ragioni estranee alla segnalazione

Anac: la segnalazione di illeciti non salvaguarda da trasferimenti d’ufficio, o da licenziamenti, se le ragioni sono estranee alla segnalazione e quindi vi è assenza di ritorsività

giovedì 18 novembre 2021 - Redazione Casa&Clima

whistleblower

La segnalazione di illeciti non salvaguarda da trasferimenti d’ufficio, o da licenziamenti, se le ragioni sono estranee alla segnalazione e quindi vi è assenza di ritorsività. Questo il principio affermato dall'Autorità anticorruzione intervenendo in due distinti procedimenti, riguardanti due enti diversi.

Il dipendente pubblico che segnala presunte condotte illecite (whistleblower) e che viene licenziato per ragioni estranee alla segnalazione non è tutelabile. L’accertata assenza del carattere ritorsivo del trasferimento d’ufficio del dipendente, o del licenziamento successivo, fanno decadere ogni presupposto per comminare sanzioni nei confronti dell’amministrazione.

IL PRESUNTO INTENTO DISCRIMINATORIO. In uno dei due casi presi in esame da Anac, il whistleblower aveva segnalato ai Carabinieri presunti illeciti commessi dall’ente presso cui lavorava. Successivamente a detta segnalazione, l’ente ha avviato quattro procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente, di cui uno culminato con la destituzione. Il segnalante ha ritenuto tale provvedimento pretestuoso e causato dalla segnalazione di fatti illeciti di truffa. In realtà, però, le garanzie previste dal decreto legislativo 165/2001 a favore del whistleblower, in questo caso non scattano perché non è stato appurato alcun intento discriminatorio o punitivo da parte dell’amministrazione. Infatti, le misure organizzative intraprese nei confronti del dipendente sono state adottate anche nei confronti di altri dipendenti. Come pure il medesimo comportamento contestato al dipendente era stato tenuto anche precedentemente alla segnalazione dei presunti illeciti. Pertanto Anac non ha comminato alcuna sanzione nei confronti della pubblica amministrazione presso cui lavorava il dipendente.

IL PRESUNTO INTENTO PUNITIVO. Allo stesso modo nel secondo caso preso in esame da Anac è stata accertata l’assenza di intento punitivo ai danni del dipendente che aveva denunciato presunte condotte illecite. E quindi il trasferimento e la successiva sanzione disciplinare nei suoi confronti non erano da ritenersi correlate alla denuncia effettuata come whistleblower.

In allegato le Delibere Anac n. 673 del 22 settembre 2021 e n. 717 del 20 ottobre 2021

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