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Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela: lo schema di decreto trasmesso alla Commissione europea

La bozza di decreto approva le Regole Tecniche Verticali (RTV) con l'inserimento nel decreto 3 agosto 2015 del Capitolo V.12 - Altre attività in edifici tutelati

venerdì 7 maggio 2021 - Redazione Casa&Clima

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Il 27 aprile 2021 è stato inviato alla Commissione europea lo schema di decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della cultura, di approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’art.15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Questo decreto, una volta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.

Campo di applicazione. Le norme tecniche si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.

Le norme tecniche si possono applicare in combinazione alle pertinenti regole tecniche verticali contenute nella sezione V, Allegato 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «72,» la dicitura: «limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;» è soppressa.

All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.12 - Altre attività in edifici tutelati», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all’articolo 1.

In allegato lo schema di decreto

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