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Fisco

Opere edilizie in cemento armato: il trattamento fiscale delle istanze di denuncia ai fini del bollo

Agenzia delle Entrate: l'imposta è nella misura di 16 euro per foglio sulle domande presentate alla pubblica amministrazione per eseguire lavori strutturali in cemento armato. Gli allegati tecnici scontano il tributo solo in caso d’uso

lunedì 29 luglio 2019 - Redazione Casa&Clima

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In tema di permessi per l’esecuzione di lavori in cemento armato, le attestazioni di avvenuto deposito della documentazione strutturale, le istanze di sopraelevazione e la dichiarazione di fine lavori e collaudo sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di 16 euro a foglio. Sul deposito delle varianti, invece, il tributo non si applica se lo sportello unico si limita ad acquisire la documentazione agli atti. Sono le precisazioni dell’Agenzia delle entrate contenute nella risposta n. 319 del 25 luglio a un’istanza di interpello.

Il comune istante, in particolare, chiede il corretto trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo sui seguenti documenti di denuncia di opere edilizie: deposito della documentazione strutturale, deposito per interventi di sopraelevazioni, deposito delle varianti e deposito della dichiarazione di fine lavori e collaudo. Di seguito, una sintesi dei chiarimenti dell’Agenzia.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE. Scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di 16 euro per foglio le attestazioni di avvenuto deposito di opere in cemento armato rilasciate dallo “sportello unico”, mentre sugli allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavori l’imposta è prevista solo in caso d’uso, se cioè ne sia richiesta la registrazione.

DEPOSITO DI SOPRAELEVAZIONI. L’istanza per ottenere l’autorizzazione, da parte delle autorità competenti, a realizzare interventi di sopraelevazione degli edifici, è soggetta all’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di 16 euro per foglio. L’Agenzia precisa che il medesimo tributo si applica anche per il provvedimento di autorizzazione o di diniego all’esecuzione dell’opera.

DEPOSITO DELLE VARIANTI. Non c’è imposta di bollo sui documenti per la denuncia delle varianti che si intendono apportare alle opere, se lo sportello unico ad esse dedicato si limita esclusivamente ad acquisire la documentazione agli atti e non avvia alcun procedimento amministrativo.

CERTIFICATO DI FINE LAVORI E COLLAUDO. La relazione che il direttore dei lavori è tenuto a depositare a struttura ultimata entro il termine di sessanta giorni (articolo 65, comma 6, Dpr n. 380/2001), è soggetta all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio, in quanto si qualifica come scrittura privata contenente una dichiarazione unilaterale (vedi anche risoluzione n. 139/2009). In base all’articolo 2 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972, infatti, scontano l’imposta di bollo le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”. Analogamente, conclude l’Agenzia, dovrà essere assoggettato al bollo anche il certificato di collaudo. (fonte: FiscoOggi)

In allegato la risposta n. 319 del 25 luglio 2019

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