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Opere superspecialistiche, decreto firmato: le categorie tutelate aumentano a 15

Nell'elenco anche le categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (strutture in legno). Dopo il visto della Corte dei Conti il decreto sarà in Gazzetta Ufficiale

martedì 15 novembre 2016 - Redazione Casa&Clima

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Il 10 novembre scorso il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio ha firmato il decreto – IN ALLEGATO - recante “Individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

La firma è arrivata dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato – LEGGI TUTTO - n. 2189/2016 pubblicato il 21 ottobre. Il provvedimento prevede un congruo periodo di monitoraggio al fine di valutare gli effetti prodotti e procedere, a seguito della valutazione di tali effetti, all'aggiornamento delle disposizioni introdotte dal decreto.

INTEGRATO L'ELENCO. L'elenco delle categorie che sono meritevoli di una particolare tutela - divieto di avvalimento e subappalto limitato al 30% - allorquando superano il 10% dell’importo complessivo dei lavori è integrato con le categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (strutture in legno).

Pertanto, l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica è il seguente:

OG 11 - Impianti tecnologici;

OS 2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;

OS 2-B - Beni culturali mobili di interesse archivistico e libraio;

OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - Apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - Barriere stradali di sicurezza;

OS 12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili;

OS 13 - Strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - Impianti di smaltimento e recupero rifiuti;

OS 18-A - Componenti strutturali in acciaio;

OS 18-B - Componenti per facciate continue;

OS 21 - Opere strutturali speciali;

OS 25 - Scavi archeologici;

OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

OS 32 - Strutture in legno.

Il decreto, dopo il visto della Corte dei Conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Leggi anche: “Opere superspecialistiche, nell'elenco anche prefabbricazione in legno e barriere paramassi e fermaneve

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