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Partite Iva, per il 2015 possibilità di scelta tra il nuovo e il vecchio regime dei minimi

Approvato emendamento al Milleproroghe che prevede la possibilità per tutto il 2015 di optare per il vecchio regime al 5% con limite fino a 5 anni o fino a 35 anni di età

martedì 17 febbraio 2015 - Redazione Casa&Clima

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Possibilità, per i possessori di partita Iva con guadagni fino a 30mila euro, di optare per tutto il 2015 per entrambi i regimi dei 'minimi', sia il nuovo con aliquota forfettaria al 15%, sia il vecchio al 5% , ma con limite fino a 5 anni o al raggiungimento dei 35 anni di età.

Lo prevede un emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioni riunite Bilancio e Affari costituzionali della Camera. 

DUE REGIMI A CONFRONTO

Rientrano nel regime dei "minimi" (un limite dei ricavi di 30 mila euro e l’aliquota sostitutiva del 20 per cento (articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117 della legge n. 244 del 2007)) le imprese individuali e i professionisti che nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro; 

- non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto); 

- non hanno effettuato cessioni all'esportazione; 

- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro; 

- nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro (per quelli utilizzati soltanto in parte nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi); 

- iniziano l'attività e presumono di possedere i primi due requisiti sopra descritti. 

Rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, che prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l’aliquota sostitutiva del 5 per cento; tale regime interessa coloro che intraprendono una nuova attività ovvero che l'abbiano iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno d’età (articolo 27 del D.L. n. 98 del 2011). 

In particolare sono richiesti i seguenti requisiti: 

- il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività; 

- l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni; 

- nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30.000 euro.

ONERE DI 252 MILIONI IN 5 ANNI. L'onere è quantificato in 252,2 milioni di euro in 5 anni a cui si provvede dalle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Le maggiori entrate derivanti, pari a 24,7 milioni di euro per il 2020 affluiscono al medesimo fondo.

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