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Piccole manutenzioni in condominio: Confappi-Fna contraria all'abolizione dei voucher

Eliminarli favorirebbe il lavoro nero. Rezzonico (Confappi): “L'utilizzo dei voucher in condominio consente agli amministratori di poter affidare, in tempi brevi e senza lungaggini burocratiche, una molteplicità di lavori accessori”

venerdì 27 gennaio 2017 - Redazione Casa&Clima

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“Eliminare i voucher, un sistema flessibile di pagamento e circoscritto a lavori di natura occasionale, significherebbe favorire il lavoro nero. Anche per questo motivo Confappi-Fna è contro l'abolizione”. Così il presidente di Confappi (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare), Silvio Rezzonico, interviene sul dibattito riguardante i buoni lavoro "la cui finalità - come sottolinea l'Inps - è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative che non sono riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario e tutelare situazioni non regolamentate".

“L'utilizzo dei voucher in condominio - spiega Rezzonico - consente agli amministratori di poter affidare, in tempi brevi e senza lungaggini burocratiche, una molteplicità di lavori accessori come, ad esempio, le piccole manutenzioni. C'è chi sostiene che questo metodo di pagamento favorisca il precariato, ma in realtà i voucher non possono essere utilizzati per l'esecuzione di appalti di opere e servizi e neppure per opere con carattere continuativo, come la pulizia delle scala o la cura del giardino, a meno che non rivestano carattere straordinario. Quindi, più che togliere lavoro i buoni lavoro offrono la possibilità a molti soggetti di guadagnare in modo trasparente. Senza dimenticare che il committente, quindi il condominio, beneficia di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro”.

Il condominio nelle vesti di committente, prima dell'inizio della prestazione, ha l'obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche (compresi sms o email) i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore e il luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. In ogni caso, prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso), il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’Inps. La mancata comunicazione prevede l’applicazione della cosiddetta maxisanzione per lavoro nero. Il condominio-committente ha, inoltre, l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore (7000 euro annui pari a 9333 euro lordi) a cui dovrà richiedere una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.

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