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Sentenze

Procedura negoziata senza bando per estrema urgenza, obbligatorio selezionare almeno tre operatori

Il Consiglio di Stato sulla norma ex art. 57, comma 6 del Codice dei contratti

lunedì 13 aprile 2015 - Redazione Casa&Clima

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L’articolo 57, comma 6 del Codice Appalti, per tutti gli eccezionali casi in cui ammette la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, inclusa quindi anche la condizione dell’estrema urgenza, stabilisce che la stazione appaltante deve comunque selezionare almeno tre operatori economici, invitandoli contemporaneamente a presentare le offerte oggetto della negoziazione.

Lo ha ricordato la quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1159/2015 depositata il 9 marzo.  

LA LEGITTIMAZIONE AL RICORSO SPETTA AI SOLI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA GARA. Palazzo Spada richiama anche la decisione n. 4 del 7 aprile 2011 dell'Adunanza Plenaria, secondo cui la legittimazione al ricorso in tema di affidamento di contratti pubblici spetta, di regola, solo ai soggetti che abbiano (legittimamente) partecipato alla procedura selettiva che si tratta di contestare, poiché solo tale qualità permette alla singola impresa di conseguire una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela.

La regola generale secondo cui la legittimazione al ricorso spetta ai soli soggetti partecipanti alla gara, subisce alcune deroghe tra le quali quella che riconosce la legittimazione dell’operatore economico “di settore” che intenda contestare un affidamento diretto o senza gara: legittimazione più ampia che si spiega agevolmente, ha osservato l’Adunanza Plenaria, “alla luce del giudizio di assoluto disvalore manifestato dal diritto comunitario nei confronti di atti contrastanti con il principio essenziale della concorrenza.”

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