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Fisco

Regime forfettario e contributi a fondo perduto: possibili controlli documentali

I controlli potrebbero portare a una dilatazione dei tempi per la comunicazione dell’esito e quindi per l’erogazione stessa del contributo

venerdì 26 marzo 2021 - Redazione Casa&Clima

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di Franco Metta

Per l’erogazione dei contributi a fondo perduto istituiti dal Decreto Sostegni sono previsti controlli preventivi e post pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, coadiuvata dalla Guardia di Finanza. I primi si basano sostanzialmente sul controllo incrociato con le informazioni già in possesso nelle banche dati dell’Agenzia, i secondi invece, che sono quelli che verificano l’effettiva spettanza del contributo, sono di tipo documentale. Prendono in esame, tra le altre cose, liquidazioni Iva periodiche e dichiarazioni Iva, adempimenti questi da cui sono espressamente esclusi i contribuenti che hanno scelto il regime forfettario.

Per tale ragione è facile presumere che l’Agenzia possa procedere con un controllo preventivo documentale e massivo sui forfettari proprio perché per loro sono impossibili verifiche su liquidazioni Iva periodiche e su dichiarazioni Iva. Cosa tra l’altro già capitata in alcuni casi con il precedente contributo a fondo perduto ex art. 25 del decreto Rilancio.  Nella pratica, questo potrebbe portare a una dilatazione dei tempi per la comunicazione dell’esito e quindi per l’erogazione stessa del contributo. 

I controlli, lo ricordiamo, sono necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti, in primis quello della contrazione del fatturato medio mensile annuo dal 2019 al 2020, che deve essere di almeno il 30%. Poi occorre accertare anche che il fatturato dell’attività economica non abbia superato i 150.000 euro nel 2019. Per quantificare l’ammontare di contributo a fondo perduto saranno prese in considerazione tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate o differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2019 e 2020, tenendo conto anche di eventuali note di variazione emesse nello stesso periodo. In caso di inesattezze o incoerenza dei dati presentati l’Agenzia può scartare o sospendere la domanda, dando in questo la possibilità di correggere le informazioni, sempre entro la data limite del 28 maggio.

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