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Relazione tecnica di asseverazione agibilità: la Lombardia ribadisce rispetto dei Requisiti Acustici Passivi

Nel nuovo modulo edilizio unificato la Regione Lombardia ribadisce l’obbligo di attestare a fine lavori il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, definiti dal DPCM 5-12-1997 e dalla Legge Regionale 13/2001

mercoledì 18 settembre 2019 - Redazione Casa&Clima

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Nel nuovo modulo edilizio unificato per la “Relazione tecnica di asseverazione agibilità”, la Regione Lombardia ribadisce l’obbligo di attestare a fine lavori il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, definiti dal DPCM 5-12-1997 e dalla Legge Regionale 13/2001.

Nel nuovo modello al Punto 4: Requisiti Acustici Passivi degli edifici, una informativa riporta che, qualora l’intervento sia soggetto all’osservanza dei RAP, occorre allegare una attestazione di conformità a quanto stabilito dal DPCM 5-12-1997 a firma del Progettista o del Direttore Lavori o del Tecnico Competente in Acustica.

In aggiunta, sul sito della Regione, alla sezione “Come accedere”, si specifica che la responsabilità della compilazione del Punto 4, ricade sul professionista che compila e firma il modulo.

Tornano quindi d’attualità i calcoli previsionali e i rilievi fonometrici in cantiere dei requisiti acustici passivi.

Nel caso non vengano realizzati, come si potrà essere sicuri di ciò che si sta dichiarando?

Fonte: ANIT

In allegato il modulo per la Relazione di asseverazione agibilità della R. Lombardia

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