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Reti mobili a banda larga, in Gazzetta le Linee guida sulle pertinenze esterne con dimensioni abitabili

Le Linee guida sono state predisposte dall'Ispra e dalle Arpa/Appa

mercoledì 25 gennaio 2017 - Redazione Casa&Clima

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Consentire lo sviluppo delle reti mobili a larga banda e garantirne l'operatività nell'ottica della diffusione delle tecnologie digitali.

A tal fine il Ministero dell'Ambiente, con il decreto 7 dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.19 del 24 gennaio 2017, ha approvato le Linee guida ex decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, predisposte dall'Ispra e dalle Arpa/Appa relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, così come riportate nell'allegato 1.

Ai sensi dell'art. 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni e integrazioni, le Linee guida sono aggiornate con periodicità semestrale con decreto del Ministro dell'ambiente.

Sul provvedimento – IN ALLEGATO - è stato acquisito il parere favorevole della 13ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, con una condizione ed una osservazione, e anche il parere favorevole della VIII Commissione permanente del Camera dei deputati. È stata accolta la condizione espressa dalla Commissione parlamentare del Senato.

DEFINIZIONI. Per ambiente abitativo con «permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere» si intende un luogo destinato tale negli strumenti urbanistici. Per quanto attiene alla definizione di pertinenze esterne con dimensioni abitabili, si assume una superficie minima di 2 m² con profondità pari ad almeno 1,4 m, al fine di consentire lo stazionamento e la manovra di persone a ridotta mobilità e l'allestimento di tavolino da esterno corredato di seduta (decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236).

Sono stati ricondotti i concetti generali presenti nel codice civile al caso particolare dell'esposizione ai campi elettromagnetici, in modo da consentire una applicazione univoca delle disposizioni normative vigenti da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di controllo e vigilanza.

ASSORBIMENTO DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO DA PARTE DEGLI EDIFICI. Ricordiamo che il decreto del Ministro dell'ambiente 5 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, prevede che ai fini della stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, prevista dalle istanze ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'assorbimento del campo elettromagnetico da parte degli edifici è valutato in base ai coefficienti di assorbimento che tengano conto delle frequenze e della presenza di finestre o altre aperture di analoga natura (LEGGI TUTTO).

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