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Fisco

Superbonus 110%, da AdE chiarimenti sugli interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi

La risposta n. 780 di oggi 16 novembre 2021: il presupposto è che siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale rispetto alla superficie degli infissi misurata prima dell'intervento edilizio

martedì 16 novembre 2021 - Redazione Casa&Clima

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Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus 110%, anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, nel presupposto, tuttavia, che siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale rispetto alla superficie degli infissi misurata prima dell'intervento edilizio. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.

Lo ha confermato l'Agenzia delle entrate, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed ENEA, nella risposta n. 780 di oggi 16 novembre 2021, avente ad oggetto “Superbonus - Realizzazione di interventi antisismici su un complesso di villette a schiera, limiti di spesa, modifiche agli infissi - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Il testo completo della risposta AdE è disponibile in allegato.

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