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Terre e rocce da scavo: gli adempimenti relativi alla Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU)

Dall’esperienza del primo anno di applicazione del DPR 120/2017 è emersa con una certa frequenza la violazione di quanto previsto dall’art. 7

lunedì 27 agosto 2018 - Redazione Casa&Clima

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Il DPR 120/2017, riguardante la gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) è vigente ormai da un anno, e dall’esperienza di questo primo periodo di applicazione – spiega l'Arpa Toscana - è emersa con una certa frequenza la violazione di quanto previsto dall’art. 7 in relazione alla Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU).

L’art 7 richiede che l’esecutore delle opere o il produttore delle TRS attestino mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l’avvenuto utilizzo delle TRS secondo quanto previsto da piano di utilizzo o dalla dichiarazione inviata prima dell’inizio dei lavori, la DAU deve essere inviata entro i termini di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione.

Sempre l’art. 7 prevede che l’omessa dichiarazione entro i termini di cui sopra comporta la cessazione della qualifica delle TRS come sottoprodotto, questo ha come conseguenza la contestazione di violazioni previste dalla Parte IV del Dlgs 152/06 (Rifiuti) con rilevanza penale.

Pertanto l'Arpa Toscana ricorda la necessità agli operatori del settore che tale adempimento sia svolta entro i termini previsti.

Le FAQ sul tema delle Terre e rocce di scavo

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