banner
banner

Ultime notizie

Trasporto rapido di massa, in Gazzetta il decreto con il riparto del fondo infrastrutture

Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato al trasporto rapido di massa

lunedì 29 gennaio 2018 - Redazione Casa&Clima

1_a_b_a-allegato-1-decreto-Mit

È sulla Gazzetta Ufficiale n.22 del 27 gennaio 2018 il decreto 22 dicembre 2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, avente ad oggetto il “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato al trasporto rapido di massa.

L'art. 1 di questo decreto stabilisce che “le risorse stanziate sul capitolo 7400 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale di questo Ministero, denominato «Spese per il completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, globalmente pari a € 1.397.000.000, sono ripartite tra gli interventi elencati nell'allegato 1”.

“Con successivo provvedimento”, si legge all'art. 2, “la Direzione generale competente, per ogni intervento di cui all'allegato 1, provvede alla ripartizione del contributo in annualita', sulla base della documentazione istruttoria e dei cronoprogrammi che le amministrazioni beneficiarie dovranno trasmettere entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto”.

L'art. 3 dispone che “gli interventi di cui all'art. 1 sono attuati sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, nelle quali sono definiti modalita' ed obblighi relativi all'attuazione degli interventi e all'erogazione dei contributi”.

“Le risorse di cui all'art. 1”, recita l'art. 4, “si intendono revocate qualora il soggetto beneficiario non provveda all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2020.

Le risorse si intendono altresi' revocate nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 2, dovuto a fatti o atti che impediscano l'utilizzo delle risorse disponibili entro ventiquattro mesi dal termine previsto per la conclusione dell'intervento”.

110% per acquisto di case antisismiche e sconto in fattura: chiarimenti dall'AdE

È possibile fruire del Superbonus anche nel caso di acquisto di case... Leggi


Entrate tributarie e contributive: crescita di 56,7 miliardi (+9,9%) nel periodo gennaio-ottobre

Il dato tiene conto della variazione positiva delle entrate tributarie dell’11,5% (+43.692... Leggi

Potrebbe interessarti
Ultime notizie
I saluti di Matteo Salvini al 66° Congresso degli ingegneri italiani

Il nuovo ministro delle infrastrutture è intervenuto online per rispondere alle domande...



Ultime notizie
Fondo avvio opere indifferibili: preassegnazione del Ministero dell’Interno del contributo

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale uno specifico Comunicato...

Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Ultime notizie copertina articolo
Legge di Bilancio 2018: novità su Iva 10% per i beni significativi

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve...

Dello stesso autore