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FAQ

Usufruttuario e nudo proprietario: chi deve prendere la residenza nell’immobile per godere dei benefici prima casa?

Per non perdere le agevolazioni, la residenza anagrafica dovrà essere richiesta da entrambi i titolari della proprietà

giovedì 18 febbraio 2016 - Redazione Casa&Clima

agevolazioni prima casa jpg

Viene acquistato un appartamento non di lusso con i benefici prima casa con madre usufruttuaria e figlio nudo proprietario. Entrambi sono in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per il riconoscimento del regime agevolativo. Quale dei due è tenuto a prendere la residenza entro 18 mesi?


Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it  @AGEFIS_asso


 Ai fini della possibilità di fruire delle agevolazioni di acquisto della prima casa devono ricorrere, in sintesi, le seguenti condizioni:

  • che l’immobile sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività;
  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, di altra casa di abitazione acquistata con i benefici in oggetto.

Non è invece richiesta l’utilizzazione diretta dell’appartamento, ma solo la residenza nel territorio del Comune nel quale si trova l’immobile.

Per non perdere le agevolazioni la residenza anagrafica nel Comune in cui è ubicato l’immobile in parola dovrà essere però richiesta da entrambi i titolari della proprietà, nudo proprietario e usufruttuaria, in quanto hanno usufruito entrambi del regime agevolativo.

La residenza nell’immobile è necessaria solo ai fini della detrazione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di una quota degli interessi versati dal contribuente all’Istituto di credito da cui è stato concesso l’eventuale mutuo per l’acquisto. Questa, però, può essere detratto solo dal nudo proprietario.

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