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Valutazione di impatto ambientale (VIA): novità in Toscana

La Regione ha aggiornato le disposizioni attuative delle procedure

lunedì 14 ottobre 2019 - Redazione Casa&Clima

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È pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 9 ottobre la Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2019, n. 1196 recante “L.r. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”.

Con questo provvedimento la Giunta toscana ha proceduto all’aggiornamento delle deliberazioni attuative della l.r. 10/2010, in ragione delle sopravvenute disposizioni nazionali e in considerazione dell’esperienza maturata negli anni di applicazione delle medesime, e ha proceduto alla unificazione delle disposizioni attuative in un unico atto deliberativo, per ragioni di semplificazione e trasparenza.

In particolare, sono approvati i seguenti allegati:

- allegato A - Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori di cui all’art. 47 ter della l.r. 10/2010;

- allegato B - Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VIA, di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, di competenza regionale;

- allegato C - Nucleo regionale di Valutazione – VIA (l.r. 10/2010, art. 47 bis);

- allegato D - Schema di sintesi delle risultanze istruttorie in materia di valutazione di impatto ambientale, a supporto della Giunta regionale;

- allegato E - Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell’ambito delle procedure di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed alla l.r. 10/2010;

- allegato F - Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli in materia di VIA (d.lgs. 152/2006, artt. 28 e 29; l.r. 10/2010, art. 55).

Le disposizioni contenute nell’allegato A si applicano alle istanze pervenute alla Regione Toscana a far data dalla pubblicazione del presente atto sul BURT; per le istanze pervenute prima di tale data, si applicano le disposizioni di cui all’allegato A alla d.g.r. 410/2016.

Le disposizioni contenute nell’allegato B si applicano a far data dall’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al d.p.g.r. 11 aprile 2017, n. 19/R; prima di tale data, si applicano le disposizioni di cui all’allegato B alla d.g.r. 410/2016.

Le disposizioni contenute negli allegati al presente atto si applicano ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.

Per i motivi espressi in narrativa, sono revocate le deliberazioni 160/2015, 283/2015, 1175/2015, 410/2016 e 1261/2016, fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 2. e 3. del dispositivo.

In allegato la deliberazione

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