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“Veneto cantiere veloce”: in vigore la legge che semplifica i settori dell’urbanistica e dell’edilizia

La legge regionale 30 giugno 2021, n. 19 introduce semplificazioni per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo

lunedì 5 luglio 2021 - Redazione Casa&Clima

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Sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 88 del 2 luglio 2021, è pubblicata la legge regionale 30 giugno 2021, n. 19, recante Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - "Veneto cantiere veloce”, entrata in vigore il 3 luglio.

L’obiettivo della norma, che sarà strutturale, è semplificare i settori dell’urbanistica e dell’edilizia per rendere più incisivi i diversi interventi, nel rispetto delle previsioni contenute nel DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e del quadro normativo nazionale.

La legge vuole in particolare rilanciare l’edilizia: prevede l’adozione di misure di semplificazione e accelerazione dell’iter di alcuni procedimenti amministrativi e la riduzione di oneri e adempimenti a carico di imprese, comuni e cittadini.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA. In attuazione dell'articolo 23, comma 01, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 4, del medesimo decreto, si considerano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, gli interventi di nuova costruzione per i quali lo strumento urbanistico generale definisca tutti i seguenti parametri:

a) volume o superficie coperta;

b) altezza massima o numero dei piani;

c) distanza minima dai confini;

d) distanza minima dai fabbricati.

INTERVENTO FINALIZZATO AD AGEVOLARE I COMUNI NEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. Al fine di agevolare e rendere omogeneo nei comuni il calcolo del contributo di costruzione di cui al Titolo II, Capo II, Sezione II, del TUE, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone una apposita applicazione informatica (Software e App), anche conferendo a tale scopo un incarico ad aziende o studi professionale del settore.

L'applicazione deve essere condivisa dalla Direzione ICT-Azienda Digitale in implementazione del programma GPE (gestione pratiche edilizie) e dalla Direzione Pianificazione Territoriale in ottemperanza alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

In allegato la legge regionale

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